AMMONIMENTO DEL QUESTORE (art. 8 DL 11/2009 conv. in L. 38/2009)
L’ammonimento del Questore è un provvedimento ancora oggi poco conosciuto, ma molto utile al fine di prevenire la violenza di genere (e non solo).
Nato principalmente come strumento di tutela per gli atti persecutori, attraverso il Decreto Legge n.93/2013 è stato esteso anche ai reati di violenza domestica, percosse e lesioni.
La persona offesa dunque, prima di presentare una querela, potrà avvalersi di questo strumento di tutela anticipata, rivolgendosi all’autorità di pubblica sicurezza e presentando al Questore una richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta persecutoria.
Ne deriva il carattere essenzialmente preventivo di questo istituto, avente finalità dissuasive volte a scoraggiare ogni condotta che potrebbe degenerare in un illecito penale.
Quali sono i presupposti?
I presupposti per poter chiedere l’ammonimento sono:
- il compimento di atti persecutori e/o condotte che potrebbero configurare un illecito penale;
- la persona offesa non ha ancora presentato querela. Ciò è fondamentale poiché si presume che, una volta presentata la querela ed aperto il procedimento penale, la vittima possa trovare tutela in ben altre misure più incisive e tipiche del procedimento penale come, a mero titolo esemplificativo, le misure cautelari personali ai sensi dell’art. 273 c.p.p. e seguenti.
Ammonimento del Questore e quadro probatorio
Per l’emissione del provvedimento non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito la quale può essere desunta sul piano indiziario con riferimento ad eventi in grado di arrecare un danno all’integrità della persona, o condotte violente, comunque suscettibili di degenerare in reato.
Diversamente da quanto detto verrebbe meno la natura preventiva della misura, considerando anche che si tratta spesso di condotte difficili da provare e perpetrate in assenza di testimoni.
La vittima di atti persecutori può chiedere detta misura presentando la richiesta presso l’autorità di pubblica sicurezza (polizia o carabinieri) che ne cura la trasmissione al Questore. Nella richiesta dovranno essere esposti tutti gli avvenimenti in modo chiaro e dettagliato nonché allegare la documentazione posseduta, nello specifico certificati medici, lettere, copia di sms, registrazione di conversazioni…
Cosa succede dopo aver presentato la richiesta di ammonimento?
Il Questore valuta discrezionalmente la fondatezza della richiesta sulla base dei fatti esposti e degli elementi probatori forniti nonché di quelli che ritiene di acquisire dagli organi investigativi.
Se il Questore verifica l’esistenza dei presupposti, emette un provvedimento motivato con il quale ammonisce il soggetto nei cui confronti è stata presentata la richiesta, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, redigendo un apposito processo verbale che verrà trasmesso sia al richiedente che al soggetto ammonito.
La comunicazione serve come avvertimento: il destinatario è “messo in guardia”, cioè si rende noto che le forze dell’ordine sono consapevoli del rischio di realizzazione di un reato.
Durata e revoca del provvedimento
La legge nulla dice in merito alla durata dell’ammonimento che pertanto non ha una scadenza precisa ma potrebbe durare fino a quando non viene revocato.
Vi sono ovviamente casi in cui il provvedimento de quo non può essere revocato, nello specifico qualora la persona offesa ha presentato querela nel termine di 6 mesi per il reato di stalking, 3 mesi per altri reati.
L’ammonimento resta, se non viene revocato, agli atti dell’autorità di pubblica sicurezza. Non incide sulla fedina penale.
Essendo questo un provvedimento amministrativo può essere impugnato davanti al Tar
Nel caso in cui il soggetto ammonito -nonostante l’avvertimento delle forze dell’ordine- continui a reiterare condotte persecutorie, è previsto un aumento di pena in caso di condanna ed il reato diventa procedibile d’ufficio.
Avv. Francesca Pia de Vito