Il Kidnapping - DONNEXSTRADA
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Il Kidnapping

Per kidnapping si intende l’allontanamento del minore dal paese di abituale residenza a opera di un genitore e senza il consenso dell’altro.

Ai sensi dell’art. 573 del codice penale viene punito con la reclusione fino a due anni, chiunque sottragga un minore che abbia compiuto 14 anni (anche se consenziente) alla persona che esercita la responsabilità genitoriale ovvero all’altro genitore o al tutore.

Tale pena può essere diminuita se il fatto è commesso ai fini di matrimonio o può essere aumentata se il fatto è commesso con finalità di libidine.

Tuttavia, nel caso in cui il minore abbia meno di 14 anni, oppure sia infermo di mente o abbia già compiuto 14 anni, la pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.

 

La nuova disciplina penale 

Per combattere l’incessante aumento del fenomeno del kidnapping, la legge ha introdotto una nuova disciplina penale al fine di assicurare una tutela più severa in caso di sottrazione o di trattenimento del minore all’estero. La pena prevista consiste nella reclusione da uno a tre anni, oltre alla perdita dell’esercizio della responsabilità genitoriale, se il fatto è commesso da un genitore a danno dell’altro.

 

La tutela legislativa a livello internazionale 

Sul piano internazionale, il fenomeno del kidnapping è disciplinato da plurime Convenzioni intervenute tra diversi Stati. Si specifica però che tali convenzioni purtroppo non sono state ratificate da tutti gli Stati.

Più specificatamente, la sottrazione internazionale dei minori è regolata:

  •     dalla Convenzione dell’Aja;
  •     dalla Convenzione Europea di Lussemburgo;
  • dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
  • dalla Convenzione Europea di Strasburgo;
  • dal Regolamento della Comunità Europea del 2003.

 

Le autorità centrali 

Le sopra citate Convenzioni prevedono altresì che gli Stati firmatari istituiscano un’autorità centrale al fine di aiutare concretamente il genitore al quale è stato sottratto il figlio.

A tal fine, in Italia è stato istituito il Dipartimento per la Giustizia Minorile. È difatti a tale dipartimento che il genitore vittima di kidnapping deve rivolgersi al fine di attivare tutte le procedure previste per ottenere, nel minor tempo possibile, il rimpatrio del figlio minore.

Ma cosa accade nel caso in cui il figlio minore sia stato condotto in un Paese che non ha aderito alle Convenzioni?

Il genitore bisognoso di tutela potrà rivolgersi sia all’Interpol sia al Ministero degli Affari Esteri presso la Direzione Generale per gli italiani all’estero.

 

Avv. Marianna Ostuni

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