IL MALE DIGITALE: CONDIVISIONE NON CONSENSUALE DI MATERIALE INTIMO, OVVERO IL REVENGE PORN - DONNEXSTRADA
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IL MALE DIGITALE: CONDIVISIONE NON CONSENSUALE DI MATERIALE INTIMO, OVVERO IL REVENGE PORN

Per condivisione non consensuale di materiale intimo (o NCII, Non Consensual Intimate Images) si intende un reato disciplinato dall’art. 612-ter c.p. che implica la cessione di materiale intimo, fotografico o video, a terze parti senza il consenso della persona immortalata nelle immagini o ripresa nei filmati.

CHIAMIAMOLO CON IL SUO VERO NOME. Il termine “revenge porn” significa letteralmente “vendetta porno”. Lo si usa in modo colloquiale perché è utile per individuare il reato in questione, ma è in realtà un termine impreciso e addirittura fuorviante: infatti, la vendetta indica un’azione da dover punire e quindi una colpevolizzazione (che nel caso della condivisione non consensuale non dovrebbe esistere) e soprattutto non è porno, perché il porno è (dovrebbe essere) consensuale. Il “revenge porn” si realizza spesso, è vero, al termine di una relazione sentimentale e viene posta in essere con lo scopo di vendicarsi per la decisione presa dal partner di interrompere la relazione, arrecandogli un danno. Ma non è sempre così.

QUANDO UN CLICK HA LA CAPACITÀ DI DISTRUGGERE LA VITA DI UNA PERSONA. Il primo caso che invase letteralmente ogni giornale e telegiornale fu quello di Tiziana Cantone, morta suicida – con un foulard nello scantinato del suo palazzo – a trentuno anni nel 2016. Alla base del gesto, la profonda sofferenza che da circa un anno la affliggeva: dei video hard (ricordiamo, privati), a cui lei si era prestata quasi per gioco, diffusi sul web (Facebook, Twitter, Yahoo, Google, YouTube ecc.) da alcuni dei suoi amici più fidati. I commenti, spesso insulti gratuiti, a cui era sottoposta quotidianamente, erano riusciti a trascinarla nel baratro della depressione. Tiziana si uccise il 13 settembre 2016.

Il fenomeno va via via sempre più diffondendosi (anche tra i giovanissimi) e crea alle vittime notevoli problemi a livello psicologico: Lenore Walker, psicologa americana, parla di emozioni molto simili a quelle che si vivono quando si soffre di sindrome da stress post-traumatico. La paura del giudizio sociale, il terrore e la sensazione di isolamento, la perdita di certezza sulla realtà dei fatti, le manifestazioni di panico, l’insonnia, la depressione e l’ansia, la mancanza di autostima ecc., tutti sintomi che, similmente a quanto accade ai veterani di guerra, si protraggono anche anni dopo il fatto. La cessione, diffusione, pubblicazione dei video o delle foto sessualmente esplicite e personali che avviene attraverso la rete internet (social network, blog, e-mail, WhatsApp, siti internet pornografici ecc.), infatti, raggiunge un illimitato numero di persone cosicché la vittima viene spesso derisa, diventa oggetto di scherno da parte dei conoscenti e anche di soggetti estranei, e si sente intrappolata in un meccanismo che continua ad espandersi ogni secondo sempre di più fino al punto di arrivare a convincersi del fatto che non vi è più alcuna via d’uscita.

IL REATO. Molte persone che affollano le chat in cui avviene lo scambio non consensuale non sanno che stanno commettendo un reato e non hanno idea delle pesanti sanzioni a esso correlate. L’art. 612-ter c.p. punisce ogni tipo di condivisione (l’invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione, la diffusione) di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. In buona sostanza, è punita la divulgazione, in qualsiasi modo avvenga, di foto o video a contenuto sessuale, creati con il consenso della vittima la quale, però, voleva rimanessero privati. La pena per chi diffonde questo materiale va da un minimo di uno a un massimo di sei anni di reclusione e da un minimo di 5.000 a un massimo di 15.000 euro di multa. La cosa fondamentale è che è prevista la stessa identica pena per tutte le persone facenti parte della catena e che ricondividono il materiale. A seconda di come l’autore del reato è entrato in possesso delle immagini, infatti, si distinguono due gruppi:

  • soggetti che possiedono le immagini perché le hanno sottratte (ad es. Giovanni si impossessa del telefono di Anita e vi trova delle immagini dell’amica in atteggiamenti intimi con il suo ragazzo e decide di pubblicarle online) oppure perché hanno partecipato alla loro creazione. L’autore è sempre punibile per il solo fatto di aver volontariamente pubblicato il materiale senza il consenso della vittima;
  • soggetti che possiedono le immagini per qualsiasi altro motivo (ad es. perché sono state inviate loro direttamente dalla vittima durante il sexting, oppure perché gli sono state inoltrate da altri). L’autore è punibile solo se le sue azioni sono state commesse allo specifico scopo di recare un danno alla vittima (sofferenza psicologica, danno alla vita di relazione ecc.).

Se tra la vittima e il colpevole vi è – o vi è stata – una relazione di natura affettiva, la pena è aumentata. Il delitto è procedibile a querela della persona offesa, ciò significa che per avviare l’iter che porterà a un eventuale processo penale è necessaria una denuncia da parte della vittima che richiede che il colpevole sia identificato e punito; la querela deve essere presentata entro sei mesi, che decorrono dal giorno in cui la vittima ha avuto notizia della diffusione illecita. Se sei un minore e hai già compiuto quattordici anni, puoi proporre la querela autonomamente senza bisogno dei tuoi genitori.

COME TUTELARSI.  Innanzitutto, ricordati di non permettere a nessuno di farti vergognare per ciò che hai subito (anzi, tappati le orecchie quando senti commenti di simile tenore: <<Basterebbe non farsi certe foto e vedi come non ti condivide nessuno>>), non c’è nulla di deplorevole nell’aver disposto, liberamente e secondo diritto, della propria libertà sessuale, non c’è nulla di vergognoso nell’essersi fidati di qualcuno che ha poi dimostrato di non meritare affatto tale fiducia. Fai una segnalazione al Garante della privacy dal sito (www.garanteprivacy.it), anche se hai ancora “solo” il timore che le tue foto e i tuoi video a contenuto sessualmente esplicito possano essere divulgati. Rivolgiti alla polizia postale, ai carabinieri, alla guardia di finanza e sporgi denuncia-querela: racconta in modo chiaro e dettagliato i fatti e, come #snocciolaconsigliolegale, ricorda di dichiarare espressamente di voler essere informato di un’eventuale richiesta di archiviazione. Appoggiati ad associazioni come donneXstrada per avere un sostegno psicologico e giuridico, informazioni pratiche e consigli. Agire tempestivamente è, in ogni caso, la cosa migliore da fare.

Avv. Sara Dealessandri

È attivo il Supporto Legale di DONNEXSTRADA, servizio che mette a disposizione un team di professioniste del diritto qualificate e specializzate. Il primo colloquio di ascolto è completamente gratuito. Consulta questa pagina per approfondire il servizio e richiedere maggiori informazioni.

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