Il palpeggiamento integra violenza sessuale? - DONNEXSTRADA
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Il palpeggiamento integra violenza sessuale?

La violenza sessuale e l’ipotesi attenuata.

Nell’ambito del nostro ordinamento il reato di violenza sessuale è previsto dall’art. 609 bis c.p che punisce “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”.

In tema di violenza sessuale, la condotta comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, anche se fugace ed estemporaneo, o in un coinvolgimento fisico, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale.

Il delitto di violenza sessuale, infatti, tutela la libertà personale dell’individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni intrusione non consentita e non voluta nella propria sfera intima.

Non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale, essendo sufficiente la consapevolezza della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo personale perseguito.

Ed invero l’assolutezza del diritto tutelato non consente attenuazioni collegate a fini ulteriori e diversi rispetto alla sola consapevolezza di compiere un atto sessuale, fini estranei alla fattispecie prevista dall’art. 609 bis c.p.: il dolo richiesto per la violenza sessuale è quello generico e, dunque, è sufficiente che l’agente sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto realizzato volontariamente, indipendentemente dal fine personale.

L’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. stabilisce che “Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

 

Il Palpeggiamento

Il cd palpeggiamento – ossia il toccare alcune zone del corpo, come glutei o seni – costituisce secondo la giurisprudenza un’ipotesi attenuata di violenza sessuale.

In questo senso si è espressa più volte la Cassazione, che ha sottolineato come il fine ludico o di umiliazione della vittima non escluda la configurabilità del delitto sotto il profilo soggettivo (Cass., n. 25112/2007; n. 35625/2007, n. 21020/2014, dep. 21/05/2015).

Più precisamente, secondo giurisprudenza costante non è rilevante se il soggetto – nel caso della violenza sessuale attenuata del palpeggiamento – agisce in modo amichevole e affettuoso” o per finalità “goliardiche”. Ed invero, come sopra rilevato, per l’integrazione dell’elemento soggettivo non è necessario considerare le finalità personali dell’agente.

In un caso di palpeggiamento e schiaffi sui glutei della vittima, secondo la Suprema Corte l’eventuale finalità ingiuriosa dell’agente non può escludere la natura sessuale della condotta, proprio perché l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente: non rilevano fini come quello di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale (Cass., n. 4913/2014, dep. 03/02/2015).

Va, altresì, sottolineato come il palpeggiamento del seno, posto in essere con movimenti improvvisi, integri il reato di violenza sessuale, il cui elemento psicologico può essere proprio desunto dalle modalità repentine e ripetute della condotta. Infatti, nel caso di un solo palpeggiamento potrebbe trattarsi di un gesto involontario, ma la ripetizione, per di più accompagnata da commenti sull’avvenenza della parte offesa, evidenzia la volontarietà della condotta criminosa.

Ed infatti l’attenuante in esame non può essere concessa quando gli abusi in danno della vittima siano stati reiterati nel tempo, perché tale ripetizione, ove non sia del tutto occasionale, “approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l’interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice” (Cass. n. 17177/2020).

Anche sfregare le cosce è stato considerato “atto sessuale” dalla Cassazione: la mano sulla coscia senza il consenso della vittima assume un significato erotico e non rappresenta solo un’espressione di ammirazione: per violenza sessuale non si intende soltanto l’imposizione di un rapporto sessuale, ma anche le azioni rapide che invadono la sfera intima della donna senza il suo consenso (Cass., sent. n. 36627/2017).

 

L’atteggiamento tenuto dalla vittima

In tema di violenza sessuale, il fatto che la vittima di palpeggiamenti e strusciamenti non abbia reagito in maniera ferma e plateale, limitandosi ad occhiatacce innervosite e altri segnali, non può in alcun modo far desumere che la stessa fosse consenziente (in un caso analizzato dalla Corte di Appello di Ancona l’imputato era uno sconosciuto, molto più anziano della parte offesa, che stava svolgendo il proprio lavoro di cameriera nel luogo in cui l’uomo era ospite – cfr. Corte di Appello Ancona, 20/01/2022, n. 2056).

 

Recenti provvedimenti giudiziari

Recentemente vi sono state molte condanne per l’ipotesi attenuata di violenza sessuale per aver posto in essere palpeggiamenti.

Ha suscitato molto clamore il caso della condanna riportata dal tifoso che, il 27 novembre 2021 alla fine della partita Empoli – Fiorentina, palpeggiò il sedere di una giornalista, mentre stava facendo un servizio, in diretta televisiva. Più precisamente il Tribunale di Firenze ha accolto l’istanza di patteggiamento, infliggendo all’imputato 1 anno e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale. Mentre molte persone si sono schierate dalla parte della giornalista, altre l’hanno criticata affermando che la stessa avrebbe “rovinato la vita” dell’uomo.

Il Tribunale di Udine ha ultimamente condannato per violenza sessuale un ex docente a 2 anni e 6 mesi di reclusione, per aver approfittato della sua posizione per palpeggiare il sedere e il seno di due ragazze, anche con la scusa di sistemare la loro divisa scolastica.

La Cassazione ha recentemente condannato per violenza sessuale il titolare di un bar per varie ‘pacche sul sedere’ delle dipendenti (oltre che per strusciamenti contro il fondoschiena: è stata nuovamente “bocciata” la linea difensiva della “natura amichevole e affettuosa” ed il contesto “allegro e goliardico” – cfr. Cass., n. 49464/22).

Infine, il GUP presso il Tribunale di Macerata ha emesso sentenza di patteggiamento (a un anno e mesi 4 di reclusione) nei confronti di un uomo che nel maggio 2022 avrebbe palpeggiato sedere e cosce di una ragazza di 16 anni in una palestra.

 

Il palpeggiamento con il dorso della mano

Occorre segnalare una recente pronuncia del GIP presso il Tribunale di Lecce che ha archiviato un procedimento contro un uomo, indagato per violenza sessuale attenuata per aver toccato il sedere a una commessa di un supermercato con il dorso della mano. Ed infatti tale gesto non è stato considerato “atto sessuale”, perché è “durato molto poco, una frazione di secondo”.

Secondo l’Accusa che ha richiesto l’archiviazione, il gesto, sebbene “immorale, volgare e irrispettoso”, non è “un palpeggiamento, facendosi in tal caso riferimento al toccamento con il palmo delle mani e non si tratta neppure di un toccamento lascivo”.

Non ogni contatto corporeo con zone erogene è, infatti, atto sessuale, ma solo quei palpeggiamenti o quei toccamenti a “connotazione lasciva”. E non può qualificarsi come lascivo, secondo il Giudice di Lecce, “il toccamento del gluteo attuato con il dorso della mano”.

 

Avv. Stefania Crespi

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