IL REATO DI LESIONI PERSONALI EX ART 582 e 583 C.P.
Il reato di lesioni personali è una delle fattispecie dei delitti che offendono l’integrità fisica o psichica della persona ed è disciplinato dal codice penale all’art. 582, il quale stabilisce che “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”.
Le lesioni personali rappresentano un reato d’evento a forma libera che, pertanto, può essere commesso con qualunque mezzo in grado di sottoporre la persona altrui ad una violenta manomissione, compresi un urto e una spinta intenzionale, anche mediante un’omissione e persino con una condotta priva di violenza fisica, ma in grado di cagionare malattia, come ad es. nel caso di esposizione alle intemperie, privazione di cibo, spruzzo di spray urticante, ovvero le contusioni escoriate che possono essere subite a seguito di una aggressione e che costituiscono naturalmente malattia perchè, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16/03/1971, ledendo pur superficialmente il tessuto cutaneo non si esauriscono in una semplice sensazione dolorosa, ma comportano una alterazione patologica dell’organismo.
Concetto essenziale per individuare il reato de quo è dunque quello di ‘malattia’: per malattia si deve intendere qualsiasi anomalia dell’organismo e ciò a prescindere da alterazioni visibili o vere e proprie lesioni anatomiche. Le conseguenze che non comportano un’apprezzabile menomazione o riduzione della funzionalità, non costituiscono malattia e pertanto non configurano questa ipotesi di reato ( sul punto Cass.Penale sez. V n. 43763/10)
LE VARIE IPOTESI DI LESIONI
L’elemento centrale della “malattia” è necessario anche per distinguere questo tipo di delitto dal reato di percosse di cui all’art. 581 c.p. e per connotare il tipo di offesa.
Esistono infatti quattro tipi di lesioni, distinti in base alla gravità:
- Lesioni personali lievissime: sono le lesioni in cui la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non vi sono circostanze aggravanti previste dagli artt 583 e 585 cp., e sono punibili a querela della persona offesa. Rientrando nella competenza del Giudice di pace non è prevista la reclusione come sanzione e quindi generalmente il colpevole verrà punito con una multa, con gli arresti domiciliari per un periodo che va tra i 20 e i 45 giorni ovvero con un lavoro di pubblica utilità per un periodo che va da 1 a 6 mesi.
- Lesioni personali lievi: si tratta di lesioni determinanti una malattia di durata compresa tra i 21 e i 40, sono procedibili d’ufficio e sanzionate con la reclusione da 6 mesi a tre anni.
- Lesioni personali gravi: si concretizzano quando dalla lesione sia derivata una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, un’incapacità di svolgere ordinarie attività per un tempo superiore ai 40 giorni, ovvero un indebolimento permanente di un senso o di un organo; punite con la reclusione da tre ai sette anni.
- Lesioni personali gravissime: quando la malattia è con probabilità o certezza inguaribile (es. provoca la perdita di un senso, di un arto, di un organo, della capacità di procreare, oppure la deformazione o uno sfregio permanente del viso). La reclusione, in tal caso, va da un minimo di sei a un massimo di dodici anni.
Si distinguono le lesioni personali “dolose” da quelle “colpose”; a queste ultime è dedicata una disciplina ad hoc contenuta nell’art.590 c.p.
Di conseguenza, l’elemento soggettivo richiesto nelle lesioni personali di cui all’art. 582 c.p. è il dolo.
Si tratta di un dolo “generico”, quindi consistente nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima; non occorre, al contrario, che la volontà dell’agente sia diretta a produrre determinate conseguenze lesive.
Le lesioni personali colpose di cui all’art 590 c.p., si differenziano dalle lesioni personali dolose per il fatto che le lesioni non vengono provocate volontariamente e con coscienza, ma in modo inconsapevole.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa e sono generalmente provocato da atteggiamenti di imprudenza, imperizia o negligenza.
Il reato di lesioni personali può essere dimostrato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa ritenuta attendibile anche in caso di mancanza di referto medico ( ad esempio con ematomi, graffi, lividi) ma è sempre opportuno avere un certificato medico od un referto frutto di un accertamento diretto, tale da provare maggiormente il narrato.
È importante segnalare, salvo l’ipotesi delle lesioni personali lievissime, il reato è procedibile d’ufficio quindi anche un’eventuale remissione della querela non estingue il reato.
LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DELLE LESIONI
L’articolo 585 prevede inoltre numerose aggravanti applicabili a tutte le quattro ipotesi sopracitate. Esso difatti stabilisce che la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
Importante segnalare che la circostanza aggravante dell’uso delle armi è integrata anche quando il soggetto agente utilizza un manico di scopa ad esempio, trattandosi questa di un’arma impropria. Segnalo che è considerata arma impropria ogni strumento che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona ( sul punto Cass. Sez V n. 27768 del 15.05.2010).
L’articolo 576 sopra richiamato prevede quali circostanze: 1) il concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell’articolo 61; 2) l’aver commesso il fatto contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; 3) fatto commesso dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4) fatto commesso dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5) fatto commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies; 5.1) commesso dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa; 5-bis) commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
L’articolo 577 invece prevede quali altre circostanze aggravanti: 1) il fatto commesso contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione; 4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.
La ratio dell’art 577 c.p. è quella di apportare una necessaria tutela “rafforzata” alle persone che vivono o hanno vissuto un rapporto di tipo familiare e ciò non solo per la ripugnanza che l’azione contraria a un siffatto legame suscita, ma anche per l’insidiosità delle relazioni che su di esso possono innescarsi, che non necessariamente svaniscono con la cessazione della convivenza tanto che l’aggravante è applicabile anche quando è intervenuta la separazione legale tra i coniugi ( sul punto Cass. Sez V n. 13273/20)
LA PRESCRIZIONE DEL REATO
Con il termine “prescrizione” si intende la causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non si sia giunti ad una sentenza emessa nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla legge. Il termine coincide (in assenza di atti interruttivi) con la pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Tutti i reati di lesione personale sono delitti, pertanto il termine di prescrizione è pari a sei anni per quelle fattispecie che prevedono una pena non superiore a sei anni (tempo che aumenta fino a sette anni e sei mesi se ci sono atti interruttivi della prescrizione). Per le lesioni personali gravi e gravissime il termine di prescrizione è maggiore ed è pari rispettivamente a sette anni e a dodici anni (da aumentare se vi sono atti interruttivi).
Avv. Antonella Mazzone