La separazione e il divorzio nelle forme della negoziazione assistita
L’istituto della negoziazione assistita in tema di separazione e divorzio dei coniugi è stato introdotto decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con lo scopo di semplificare, snellire e velocizzare il procedimento che permette ai coniugi di porre fine al proprio vincolo matrimoniale.
Tale procedura, che rimane comunque facoltativa e il cui tentativo non rappresenta condizione di procedibilità, riserva alle parti la possibilità, in presenza di precisi presupposti, di usufruire di una modalità alternativa per giungere allo scioglimento del matrimonio, senza doversi necessariamente recare fisicamente innanzi ad un Tribunale, nonché il vantaggio di ridurre drasticamente le tempistiche normalmente previste per giungere alla separazione e/o al divorzio, essendo la procedura caratterizzata dalla celerità, grazie soprattutto alla sostituzione dell’attività del giudice con quella degli avvocati in funzione di garanti della correttezza e legalità della procedura negoziale intrapresa.
Sia per la separazione, che per il divorzio con negoziazione assistita, è condizione indispensabile che i coniugi raggiungano un accordo consensuale per il tramite dei propri difensori.
La normativa in esame inizialmente non consentiva l’accesso alla negoziazione assistita in caso di procedimenti per l’ affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, creando così di fatto un forte squilibrio tra i genitori coniugati e quelli che non lo erano. Tuttavia, tale lacuna è stata colmata a seguito dell’introduzione della Legge 26 novembre 2021, n. 206, con la modifica dell’art. 6 della citata legge, con l’estensione dell’istituto anche in tali specifici casi, oltre che per la modifica delle condizioni eventualmente già determinate.
Per poter procedere con la negoziazione assistita nella separazione o divorzio, contrariamente a quanto previsto in caso di separazione consensuale, è necessaria
la presenza di due avvocati, uno per ciascuna parte, non essendo peraltro consentito alle parti eseguire la procedura in autonomia.
Gli atti essenziali della negoziazione assistita
Nello specifico l’iter prende il suo via con l’invio dell’invito alla negoziazione, mediante il quale una parte comunica all’altro coniuge l’intenzione di procedere mediante la negoziazione.
L’ invito deve indicare: l’oggetto della controversia, e cioè la situazione di fatto da cui sia nata la controversia; l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni dal recepimento o il suo rifiuto può fondare oggetto di valutazione del giudice ai fini delle spese del giudizio o di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1 c.p.c.; la sottoscrizione dell’interessato autenticata dall’avvocato scrivente.
Nel caso in cui il coniuge ricevente dovesse ignorare l’invito, occorrerà necessariamente procedere con una separazione giudiziale e in tale giudizio il giudice potrà condannare il coniuge non aderente a pagare le spese di lite sostenute dal coniuge proponente, o a pagare un’ ulteriore somma per lite temeraria.
La procedura di negoziazione assistita consta di due atti essenziali: la convenzione di negoziazione assistita e l’ accordo.
La convenzione è l’atto redatto dalle parti nel caso di adesione all’invito da parte del coniuge ricevente alla negoziazione, il quale dovrà rivestire necessariamente la forma scritta e riportare la firma delle parti e dei rispettivi avvocati e con il quale le parti s’impegnano direttamente a cooperare tra loro con buona fede e lealtà, osservando il dovere della riservatezza, per addivenire ad un accordo di separazione o divorzio; all’interno della convenzione deve essere indicato il termine – non inferiore a 30 giorni, né superiore a 3 mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni – entro il quale va concluso l’accordo.
A seguito della stesura della convenzione, le parti redigono l’accordo vero e proprio in cui sono stabilite tutte le condizioni, patrimoniali e non, inerenti alla separazione o al divorzio, raggiunte a seguito delle trattative tra i coniugi.
L’accordo dovrà necessariamente indicare il tentativo compiuto dagli avvocati di conciliazione oltre ad evidenziare della possibilità di esperire la procedura di mediazione familiare; detto atto deve altresì riportare la dichiarazione degli avvocati che il contenuto non violi diritti indisponibili, nè sia contrario a norme imperative o all’ordine pubblico e non può mai mancare della firma dei coniugi debitamente autenticata dai difensori; ulteriore elemento obbligatorio in presenza di figli minorenni, è la specifica alle parti circa l’importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.
Il nulla-osta o l’autorizzazione del PM e la trascrizione nei registri dello Stato Civile
A seguito della sottoscrizione dell’accordo, sia quest’ultimo che la convenzione ed eventuali altri documenti allegati, verranno trasmessi entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, affinché quest’ultimo possa procedere o all’apposizione del nullaosta o, in caso di presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap od incapaci, al rilascio dell’autorizzazione necessaria per il successivo inoltro all’Ufficio dello Stato Civile nei cui registri è stato iscritto o trascritto il matrimonio.
In particolare, in presenza di minori il Procuratore valuterà la conformità delle condizioni pattuite all’interesse dei figli, con la conseguenza che, difettando tale presupposto, o laddove l’accordo venga ritenuto dal Procuratore della Repubblica lacunoso o contrario all’interesse della prole, il P.M. rimetterà gli atti al Presidente del Tribunale, il quale fisserà, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti. Il Presidente del Tribunale, convocati e sentiti i coniugi, che possono modificare il contenuto dell’accordo, decide se autorizzare la trascrizione dell’accordo dei coniugi presso l’anagrafe (atto che perfeziona e
conclude la procedura) o rifiutare tale autorizzazione (impedendo il perfezionarsi della procedura). In tal caso i coniugi dovranno intraprendere una nuova procedura di separazione se vogliono separarsi, raggiungendo un nuovo accordo che prenda nella dovuta considerazione l’interesse dei minori, o agendo giudizialmente.
Nel caso in cui, invece, il P.M. proceda con il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione, entro dieci giorni, è onere di almeno uno degli avvocati trasmettere l’accordo, per mezzo pec, all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio era stato registrato, così da consentire la successiva trascrizione dell’accordo stesso a margine dell’atto di matrimonio (in caso di violazione dell’obbligo de quo l’avvocato potrà essere soggetto ad applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria).
L’accordo frutto della negoziazione assistita, per espressa previsione normativa, produce gli stessi effetti di un provvedimento del giudice, al pari di una sentenza o omologa, con il corollario che, in ipotesi di inadempimento, esiste sempre la possibilità di portarlo ad esecuzione coattiva.
Dall’accordo di separazione, inoltre, occorrerà attendere sei mesi per procedere con la richiesta di divorzio ed ottenere definitivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la medesima procedura e modalità illustrate.
Avv. Salvina Maria Cristina Mantione