L’INVIO DI IMMAGINE SESSUALMENTE ESPLICITE: CASISTICA E DISCIPLINA - DONNEXSTRADA
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L’INVIO DI IMMAGINE SESSUALMENTE ESPLICITE: CASISTICA E DISCIPLINA

Il tema dell’invio di immagini sessualmente esplicite ha trovato sempre più campo in giurisprudenza a causa della pluralità di episodi che possono vedere la luce e la loro differente disciplina.

Le immagini realizzate consensualmente

Un primo caso da evidenziare e, forse, quello di più semplice esame, riguarda la realizzazione spontanea di immagini sessualmente esplicite. Nulla può essere eccepito sul piano di liceità: eventualmente, potrà essere avanzato un, seppur opinabile, giudizio morale, frutto di un retaggio culturale. I fatti assumeranno rilevanza penale solo se i soggetti ritratti siano minorenni o se la divulgazione avvenga in maniera contraria al consenso di una delle parti ritratte.

In queste ipotesi, infatti, verrebbero integrati i reati di pedopornografia o del cd. Revenge porn.

 

Le immagini inviate senza il consenso 

Al sottotitolo manca volutamente il complemento di specificazione: di chi è il consenso che manca?

Se mancasse il consenso della persona ritratta nelle immagini ricadremmo nell’ipotesi sopra descritta, cioè del reato previsto dall’art. 612 ter c.p.

Tuttavia, sta dilagando il caso delle cd. Dick picks, cioè immagini ritraenti i genitali maschili inviate a destinatari e destinatari ignari.

La giurisprudenza si sta affacciando a questo tema, fornendo le più disparate intepretazioni.

E’ pacifico che un comportamento simile integri una molestia: ma può essere individuata una fattispecie più grave?

Guardando al caso concreto e alle modalità con cui questa è realizzata, infatti, potrebbe finanche realizzarsi il reato di atti persecutori qualora gli atti causino uno stato di ansia alla persona offesa (pensiamo all’ipotesi in cui questa riceva epriodicamente simili immagini).

Ma il vero punto di svolta è rappresentato dalla sentenza n. Cass. Pen., Sez. III, Sent., 20 gennaio 2021, n. 2252, che conferma un filone giurisprudenziale già introdotto nel 2008 e nel 2014 con pronunce simili.

La Suprema Corte è tornata infatti sulla nozione dei cd. Atti sessuali richiesti dall’art. 609 bis c.p. e che, come è noto, vanno valutati concretamente, per sancire che l’invio di immagini sessualmente esplicite (che, dunque, possano sia ritrarre genitali, ma anche scene di rapporti o simili) ben possono rappresentare quell’invasione nella sfera sessuale richiesta per l’integrazione del reato.

 

COME TUTELARSI

Come evidenziato, la ricezione di immagini esplicite e non desiderate può integrare un reato piuttosto grave.

Quando ciò avvenga sistematicamente dalla stessa persona, è possibile unitamente all’atto di querela, chiedere l’applicazione di una misura cautelare che preveda il divieto di contatto con la persona offesa.

Se il fatto rientrasse nei connotati dello stalking (che, è bene precisare, può essere anche in aggiunta alla violenza sessuale) ma non si fosse pronti a sporgere querela, è possibile richiedere un ammonimento al Questore competente per territorio. Ciò comporterebbe l’immediata procedibilità qualora l’ammonito non desistesse dalle proprie condotte.

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