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Modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento per in figli nati fuori dal matrimonio

Il nostro ordinamento prevede che i genitori abbiano il diritto di richiedere, mediante la presentazione di ricorso al tribunale competente, la revisione e la modifica delle condizioni riguardanti l’affidamento del minore e altresì la modifica delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del mantenimento stabilito e ciò a prescindere dal fatto che la coppia sia stata unita o meno in matrimonio.

Il D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, c.d. Legge sulla Filiazione, infatti, nello specifico, ha introdotto nel codice civile l’art. 337-quinquies che disciplina la “Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli”, riconoscendo espressamente ai genitori il diritto di chiedere in ogni tempo la modifica delle condizioni concernenti l’affidamento dei minori e il contributo al mantenimento, anche per i figli dunque nati fuori dal matrimonio.

Viene in tal modo disciplinata l’ipotesi in cui i genitori di figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autonomi, o portatori di handicap, ancorchè non coniugati, che abbiano visto già disciplinare dall’Autorità Giudiziaria l’affidamento, l’esercizio della responsabilità genitoriale e il mantenimento della prole, intendano, richiedere la revisione di dette statuizioni. Anche per le coppie non sposate vale quindi la necessità di passare per una prima udienza in cui vengano emanati i provvedimenti provvisori e urgenti in favore della prole, per poi proseguire in sede contenziosa nelle udienze successive alla prima.

La modifica di tale regolamentazione pregressa può essere chiesta in forma contenziosa o anche concordemente dai genitori, che potranno presentare un ricorso congiunto e non solo “giudiziale”, seguendo il medesimo iter delle coppie regolarmente sposate.

 

Presupposti per richiedere la revisione delle precedenti statuizioni

Come anticipato, l’art. 337-quinquies riconosce ai genitori la facoltà di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e la misura e la modalità del contributo da corrispondere per il loro mantenimento. Secondo l’interpretazione maggiormente accreditata, peraltro, l’elencazione normativa delle disposizioni che possono essere sottoposte a revisione non deve essere intesa in modo tassativo.

Ai fini della revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, non viene espressamente richiesta la sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti. Occorre però evidenziare come la giurisprudenza antecedente alla riforma sulla filiazione era pressochè conforme nel ritenere necessaria l’allegazione di nuovi fatti, anche per la modifica delle condizioni riguardanti i figli, per cui anche in questo ambito, per i figli nati fuori dal matrimonio, si aderisce alla richiesta di nuove circostanze di fatto e di diritto, proprie del procedimento previsto dall’art. 710 c.p.c..

La modifica dunque, deve essere fondata sul mutamento dei presupposti fattuali che hanno determinato l’adozione del precedente regime e a tal fine occorre che l’istante provi le vicende intervenute e tali da determinare la necessità di modifiche del regime giuridico, quali, a titolo di esempio, le mutate condizioni reddituali o patrimoniali, in meglio o in peggio, di una delle due parti, o le accresciute e/o mutate esigenze dei minori, il più delle volte legate alla loro crescita.

 

Modalità procedurali per la modifica e revisione delle condizioni 

L’art. 337 quinquies del codice civile pur prevedendo, come detto, espressamente la possibilità per i genitori chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni concernenti l’affidamento e il mantenimento dei minori, tuttavia, nulla dispone in merito alle modalità procedurali da utilizzare. In via analogica, il rito applicabile sarà quello dell’art. 710 c.p.c., che prevede e disciplina le modalità per la modifica delle condizioni di divorzio.

In base al rito, anche per le coppie non sposate vale quindi la necessità di passare per una prima udienza in cui vengano emanati i provvedimenti provvisori e urgenti in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, per poi proseguire in sede contenziosa nelle udienze successive alla prima. Il procedimento si concluderà quindi con un decreto motivato che potrà essere impugnato innanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c. e che potrà essere a sua volta modificato o revocato in qualsiasi tempo.

Il provvedimento avrà efficacia immediata, quindi costituirà titolo esecutivo ai sensi dell’art  474 c.p.c..

Avv. Salvina Maria Cristina Mantione

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