Se subisco un danno a causa di un illecito civile ho sempre diritto al risarcimento? - DONNEXSTRADA
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Se subisco un danno a causa di un illecito civile ho sempre diritto al risarcimento?

Prima di instaurare un giudizio civile al fine di ottenere il risarcimento di un danno è necessario verificare che sussistano una serie di elementi espressamente richiesti dalla legge.

Per il nostro ordinamento, infatti non è sufficiente che il soggetto abbia subito una lesione di un diritto tutelato (c.d. danno evento) ma occorre che tale lesione abbia prodotto delle conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale o non nella sfera giuridica del soggetto leso (c.d. danno conseguenza); ad esempio se ricevo un pugno ho subito una lesione al mio diritto all’integrità psico – fisica ma per ottenere il risarcimento del danno è necessario che il pugno abbia prodotto delle conseguenze negative nella mia sfera giuridica come una incapacità temporanea a svolgere le attività di vita quotidiana per un periodo non superiore a venti giorni o un’incapacità permanente.

Le conseguenze pregiudizievoli, come abbiamo detto, possono avere carattere patrimoniale o non; sono patrimoniali quelle che determinano un pregiudizio al patrimonio sono non patrimoniali invece il c.d. danno morale (o patema d’animo), il danno biologico (o danno alla salute) e il danno esistenziale che si sostanzia nel danno ad un diritto costituzionalmente tutelato; in queste ipotesi il danno deve essere serio e grave.

Il danno oggetto di risarcimento può essere sia la perdita subita sia il mancato guadagno

Occorre altresì che il danno sia stato causato da un fatto posto in essere volontariamente (fatto doloso) o quantomeno a titolo di colpa (per negligenza,
imprudenza o imperizia).

Il risarcimento, tuttavia, può subire una riduzione se il soggetto leso ha concorso con una condotta colposa a causare egli stesso il danno.
Mentre il diritto al risarcimento non spetta se il danno poteva essere evitato dal soggetto leso utilizzando l’ordinaria diligenza.

In giudizio spetta poi a colui che ha subito il danno dover provare di aver subito tanto il danno evento quanto il danno conseguenza e che tali danni siano derivati da un fatto doloso o colposo di terzi.

Il soggetto leso infine non può agire in qualsiasi momento per chiedere il risarcimento del danno ma deve rispettare i termini imposti dalla legge.

In particolare, potrà agire per ottenere il risarcimento del danno entro il termine di prescrizione di cinque anni decorrente dalla verificazione del danno o dalla venuta a conoscenza del danno e/o della causa dello stesso se successivi al verificarsi dell’illecito civile; tuttavia se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile a meno che il reato non si sia estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale. In queste ipotesi si applica il termine di prescrizione di cinque anni con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

In un eventuale giudizio, quindi, il giudice – accertata la sussistenza di tutti i requisiti di legge – condannerà colui che ha causato il danno a risarcire tutti i danni cagionati alla persona lesa.

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