“PUNTO VIOLA” e “DONNEXSTRADA” sono marchi registrati e protetti dalla normativa italiana ed europea in materia di proprietà industriale, in particolare dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) e dal Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea.
Tali registrazioni conferiscono al titolare diritti esclusivi di utilizzo dei marchi per contraddistinguere i prodotti e servizi associati, vietando a terzi qualsiasi riproduzione o uso non autorizzato del nome “PUNTO VIOLA” e “DONNEXSTRADA” e dei relativi elementi distintivi.
L’utilizzo dei marchi “PUNTO VIOLA” e “DONNEXSTRADA” per l’organizzazione di qualsiasi tipo di evento, iniziativa pubblica o privata, richiede sempre un’autorizzazione preventiva da parte dell’Associazione DonneXStrada. Tale autorizzazione è necessaria per garantire che l’impiego dei marchi sia conforme ai valori, agli obiettivi e all’immagine dell’Associazione, evitando usi impropri o non autorizzati che potrebbero compromettere la reputazione e la distintività dei progetti associati.
La tutela del marchio prevede misure specifiche contro la contraffazione, l’imitazione e l’uso ingannevole del marchio, sia a livello nazionale sia nell’Unione Europea, e comporta la possibilità di intraprendere azioni legali in caso di violazioni.
I marchi “PUNTO VIOLA” e “DONNEXSTRADA”, infatti, sono protetti ai sensi degli articoli 20 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale, che disciplinano i diritti del titolare e le sanzioni per l’uso non autorizzato da parte di terzi. Inoltre, il Regolamento (UE) 2017/1001 consente una protezione uniforme in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, garantendo l’esclusività del marchio anche su scala internazionale.
La registrazione dei marchi “PUNTO VIOLA” e “DONNEXSTRADA” rappresenta una garanzia per la distintività e la riconoscibilità dell’Associazione del suo progetto, assicurando la relativa tutela di immagine e reputazionale.