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Il Divorzio

Con il divorzio si scioglie definitivamente lo status matrimoniale e si smette, a tutti gli effetti, di essere marito e moglie.

È la L. 898 del 1970 a regolare il divorzio, disciplinando lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ossia quello celebrato in Chiesa; in questo caso la pronuncia di divorzio non inciderà sul vincolo religioso. Infatti, per lo scioglimento del sacramento religioso dovrà procedersi con la richiesta di annullamento del matrimonio avanti la Sacra Rota.

Si può chiedere la pronuncia divorzile in due casi:

  1. quando la separazione personale dei coniugi si è protratta per un periodo di tempo di almeno 6 mesi (se la separazione è stata consensuale) o di 1 anno (se la separazione è stata giudiziale), decorrenti dal giorno della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, oppure
  2. per una delle altre cause di divorzio indicate specificatamente dalla legge che possono portare alla pronuncia del divorzio senza necessità di passare prima dalla separazione:
  • se il coniuge all’estero ottiene una sentenza di divorzio o di annullamento del matrimonio o contrae nuovo matrimonio;
  • se il matrimonio non è stato consumato;
  • nel caso di passaggio in giudicato di una sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;
  • se si verifica una delle seguenti situazioni a rilevanza penale:

 

  1. i) se dopo il matrimonio, il coniuge è condannato con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi prima del matrimonio all’ergastolo o a una pena superiore a 15 anni,

 

  1. ii) se il coniuge viene condannato con sentenza passata in giudicato a qualsiasi pena detentiva per uno dei seguenti reati: incesto, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio,

 

iii) se viene accertato il compimento dei seguenti reati a carico di uno dei coniugi: lesioni volontarie gravissime in danno del coniuge o dei figli, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, circonvenzione di incapaci in danno del coniuge o di un figlio.

Come la separazione, anche la pronuncia di divorzio può essere emessa a seguito di un accordo tra i coniugi (divorzio congiunto) oppure all’esito di un procedimento contenzioso richiesto da uno solo dei coniugi (divorzio giudiziale).

Avv. Valentina Nichele

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