La Separazione - DONNEXSTRADA
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La Separazione

Con la separazione personale dei coniugi si apre una fase transitoria del rapporto tra marito e moglie in attesa che le parti stabiliscano se porre definitivamente fine al loro matrimonio (attraverso il divorzio) oppure riconciliarsi.

La pronuncia di separazione ha come effetto quello di attenuare il vincolo matrimoniale: non si smetterà di essere marito e moglie (si potrà, infatti, parlare di ex marito/ex moglie solo all’esito del divorzio), ma si acquisirà lo status giuridico di coniugi separati.

L’art. 150 Cod. Civ. prevede che la separazione possa essere

  • consensuale: se richiesta da entrambi i coniugi quale risultato di un accordo che presuppone l’incontro delle volontà di entrambi, oppure
  • giudiziale: se richiesta da un coniuge nei confronti dell’altro, che troverà la propria composizione nella sentenza.

In entrambi i casi le parti, unilateralmente o congiuntamente, possono sempre chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi (per esempio le condizioni patrimoniali) o i figli (per esempio il regime di affidamento, il mantenimento, le modalità di incontri…) attraverso un apposito procedimento di modifica delle condizioni di separazione.

Presupposto di tale procedimento è il verificarsi di fatti nuovi e sopravvenuti rispetto alle circostanze valutate nel procedimento di separazione che possono riguardare sia una variazione delle condizioni economiche (la perdita del lavoro o la promozione di uno dei coniugi, l’introduzione di una stabile convivenza …), sia mutamenti delle circostanze familiari (come per esempio l’applicazione di un diverso regime di vista con i figli).

LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

I coniugi in crisi possono decidere di accordarsi e determinare in via autonoma le condizioni e le modalità dei rapporti personali ed economici tra loro.

In questo caso non sono necessari particolari presupporti di legge: è sufficiente che marito e moglie prestino il loro consenso alla sospensione del rapporto matrimoniale che dovrà essere confermato avanti il Presidente del Tribunale. Infatti, il procedimento di separazione consensuale si snoda in due distinte fasi: quella presidenziale e quella collegiale.

Dopo la presentazione del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa con decreto la data per la comparizione personale dei coniugi avanti a sé. In questa udienza (c.d. udienza presidenziale) i coniugi devono comparire personalmente e il Presidente del Tribunale dovrà esperire il tentativo di conciliazione. Sebbene il Codice Civile preveda che il Presidente debba interrogare i coniugi, separatamente e congiuntamente, per verificare le ragioni del contrasto e se esistono i presupposti per la riconciliazione, spesso (in base alla prassi in vigore nel Tribunale adito) quest’udienza si sostanzia in una mera conferma della volontà dei coniugi di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso depositato.

Il procedimento di separazione consensuale termina con l’omologazione del verbale che avviene in Camera di Consiglio, alla quale non partecipano né l’avvocato né i coniugi. Ottenuta l’omologazione, la separazione acquista efficacia legale.

È bene sapere che, nella separazione consensuale, il Tribunale non compie alcuna verifica o indagine in merito ai motivi della separazione. Le uniche verifiche riguardano la legittimità dell’accordo e delle clausole relative i rapporti tra i coniugi (che non devono essere contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume) e, in presenza di figli minorenni, la corrispondenza dell’accordo al superiore interesse della prole.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE

In mancanza di un accordo ciascuno dei coniugi può adire il Tribunale per instaurare un procedimento contenzioso con il quale chiedere la pronuncia della sentenza di separazione.

La richiesta si può presentare quando ricorrono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o tali da arrecare grave pregiudizio ai figli, oppure quando manca l’accordo sulla volontà di separarsi o sulle condizioni che dovrebbero regolarla.

Anche in questo caso il procedimento si articola in due fasi principali: quella presidenziale e quella istruttoria. Nella prima, il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi personalmente, fa un tentativo di conciliazione: se questo ha esito positivo, viene redatto il verbale con il contenuto degli accordi assunti davanti al Presidente e si conclude il procedimento; se tale tentativo fallisce, il Presidente con ordinanza autorizza i coniugi a vivere separati ed emette i provvedimenti provvisori e urgenti nell’interesse della prole e del dei coniugi sulla base delle richieste presentate dalle parti.

Verranno quindi già stabilite le linee essenziali volte a regolare la separazione individuando il regime di affidamento e collocamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, una calendarizzazione di incontri tra figli e genitore non prevalentemente collocatario, oltre all’eventuale importo dell’assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli.

La fase istruttoria, invece, si svolge avanti il Giudice Istruttore e si conclude con l’emissione della sentenza: fino a quel momento resteranno in vigore i provvedimenti assunti dal Presidente.

In questa fase le parti indicano le prove a sostegno delle proprie posizioni e richieste (documenti, l’ascolto del minore, testimonianze e, spesso in ambito familiare viene richiesta una consulenze tecniche d’ufficio volta a verificare le capacità genitoriali e individuare il migliore regime di incontri con i figli) ma anche il Giudice può disporre d’ufficio mezzi di prova se lo ritiene necessario.

Avv. Valentina Nichele

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